ALTRI CONTENUTI
- Prevenzione della Corruzione:
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Direttore Generale: In carica dal __ _____ 2022 sino alla revoca
Atto di nomina: Delibera dell’Amministratore Unico
- Comunicazioni:
- e-mail: rpct@apibas.it.
- indirizzo: Api-Bas S.p.A. Largo Azzarà 1 – 85100 Potenza.
- Piani per la prevenzione della corruzione:
- Anno 2022:
- Anno 2022.
- Piano 2022.
- Allegato 1.
- Analisi e valutazione dei rischi.
- Allegato 2.
- Elenco.
- Obblighi di pubblicazione.
- Allegato 3.
- Relazione RPCT 2022.
- Anno 2022:
- Nomine RPTC: Delibera nomina dell’Amministratore Unico.
- Scheda Relazione annuale Rpct.
- Atti di accertamento delle violazioni:
- Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n 39/2013: Non sono state riscontrate violazioni delle disposizioni si cui al d. lgs. n. 39/2013.
- Accesso Civico:
Riferimenti normativi
Decreto legislativo n. 33/2013: articoli 5 e 5-bis
Legge n. 241/1990: articoli 22 e seguenti
L’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 disciplina due distinti istituti di accesso ai documenti, informazioni e dati: l’Accesso civico semplice e l’Accesso civico generalizzato, che hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 (cd. “accesso documentale”). Accesso civico semplice (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 33/2013). Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui Api-Bas S.p.A. abbia omesso la pubblicazione nella sezione “Società trasparente” del proprio portale (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata ed è gratuita.
L’istanza può essere trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:
- a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo apibas@pec.it;
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo: rpct@apibas.it;
- consegna a mano o a mezzo posta presso la sede legale di Api-Bas S.p.A.: Largo Azzarà, 1 – 85100 Potenza 0971 21871 – 0971 25720;
- compilando il Modulo di istanza di accesso civico al RPCT.
In caso di accoglimento, la Società, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, provvede a pubblicare sul sito le informazioni, i documenti o i dati richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale. In caso di mancata risposta o diniego totale o parziale dell’accesso civico, il richiedente può inoltrare l’istanza al titolare del potere sostitutivo, l’Amministratore Unico della Società, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’istanza può essere trasmessa per via telematica all’indirizzo apibas@pec.it oppure consegnata a mano o a mezzo posta all’indirizzo della sede legale della Società sopra riportato compilando il Modulo istanza accesso civico al titolare del potere sostitutivo. Avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o, in caso d richiesta di riesame, del titolate del potere sostitutivo il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Moduli:
- Modulo istanza accesso civico al RPCT;
- Modulo istanza accesso civico al titolare del potere sostitutivo.
Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/2013)
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti e dati detenuti dalla Società Api-Bas S.p.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013. L’accesso civico generalizzato ha lo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013). L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. La richiesta di accesso civico generalizzato non deve essere motivata ed è gratuita. L’istanza può essere trasmessa alla Società secondo le modalità indicate nell’art. 7.2 del Regolamento:
– a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo apibas@pec.it,
– consegna a mano o a mezzo posta presso la sede legale della Società Api-Bas S.p.A.: Largo Azzarà, 1 Cap 85100 Potenza compilando il Modulo istanza accesso civico generalizzato.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine di 30 giorni è sospeso nel caso in cui vi siano controinteressati (art. 5, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 33/2013). I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione con una delle seguenti modalità:
– a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo apibas@pec.it,
– consegna a mano o a mezzo posta presso la sede legale della Società Api-Bas S.p.A. Largo Azzarà 85100 Potenza compilando il Modulo opposizione del controinteressato.
Il richiedente, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, con una delle seguenti modalità:
– a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo apibas@pec.it,
– a mezzo posta elettronica all’indirizzo: rpct@apibas.it
– consegna a mano o a mezzo posta presso la sede legale della Società Api-Bas S.p.A. Largo Azzarà 1 85100 Potenza compilando rispettivamente il Modulo riesame accesso civico generalizzato e il Modulo riesame del controinteressato.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza decide con provvedimento motivato entro 20 giorni dall’acquisizione dell’istanza, fatta salva la sospensione del termine nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali di cui all’art. 5, comma 7, D.lgs. n. 33/2013. Avverso la decisione della Società sull’istanza o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Moduli:
Modulo istanza accesso civico generalizzato
Modulo riesame accesso civico generalizzato
Modulo opposizione del controinteressato
Modulo riesame del controinteressato
Accesso documentale (art. 22 e seguenti L. n. 241/1990)
L’accesso ai documenti amministrativi o accesso documentale, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, è il diritto riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
L’istanza di accesso documentale è gratuita e deve essere motivata. L’istanza può essere trasmessa alla Società secondo le modalità indicate nell’art. 8.3 del Regolamento:
– a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo apibas@pec.it,
– consegna a mano o a mezzo posta presso la sede legale della Società Api-Bas S.p.A. Largo Azzarà 1 85100 Potenza compilando il Modulo istanza accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. n. 241/1990.
Il procedimento di accesso documentale deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente, fatta salva la sospensione ai sensi di legge nel caso in cui vi siano controinteressati.
Avverso la decisione della Società sull’istanza è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Modulo istanza accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. n. 241/1990
Registri:
- Registro dell’accesso civico semplice (aggiornato al 31/12/2022);
- Registro dell’accesso civico generalizzato (aggiornato al 31/12/2022);
- Registro dell’accesso documentale (aggiornato al 31/12/2022).
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati:
Riferimenti normativi: Decreto legislativo n. 82/2005: articolo 53, comma 1 bis
Non risultano presenti dati o informazioni da pubblicare ai sensi del d.lgs n. 33/2013. Ulteriori dati
Riferimenti normativi: Decreto legislativo n. 33 del 2013: articolo 23, commi 1, 2.
- Segnalazione illeciti:
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- Altri Organi Societari.
- Diposizioni generali
- Atti generali
- Prevenzione della corruzione
- Organizzazione
- Consulenze e collaborazioni
- Personale
- Selezione del personale
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Avvisi, bandi e gare
- Bilanci
- Beni immobili e patrimonio
- Controlli e rilievi sull’Amministrazione
- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
- Servizi erogati
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