API-Bas S.p.A.

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico. In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
– penalmente rilevanti;
– in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
– che possano arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico ovvero arrecare un pregiudizio all’immagine di Api-Bas S.p.A.;
– suscettibili di arrecare un danno alla salute e sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini ovvero all’ambiente;
– che possano arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la società.
Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.
Contenuto delle segnalazioni
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché gli uffici competenti possano procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
– generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’Azienda;
– una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
– se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
– se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
– l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
– l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
– ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

La segnalazione può essere indirizzata, a discrezione del whistleblower:
al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
all’Amministratore Unico della società.
Qualora la segnalazione venga presentata direttamente all’AU deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro. Nel caso il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:
a) mediante piattaforma informatica, API-Bas S.p.a. ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions. Le segnalazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo  https://apibas.whistleblowing.it/ .
La piattaforma rispetta i requisiti previsti dal Decreto e consente di compilare, inviare e ricevere in modo informatizzato il modulo di segnalazione. A seguito dell’inoltro della segnalazione, il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi. Il segnalante può, inoltre, monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni e utilizzando il codice identificativo ricevuto.
b) a mezzo del servizio postale (con Raccomanda A/R) o brevi manu; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “All’attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riservata/personale”.
c) mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato,
rpct@apibas.it . In tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
d) oralmente tramite incontro con RPCT, concordato preventivamente via mail all’indirizzo rpct@apibas.it o via telefono al n. 0971.25720 / 0971.21871.
Attività di verifica della fondatezza della segnalazione
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture della società e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni (Corte dei conti, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.). Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:
presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;
comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell’autore della violazione accertata affinché provveda all’adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare;
comunicare l’esito dell’accertamento al responsabile amministrativo e alle strutture competenti affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.[/showhide]
Forme di tutela del whistleblower
A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell’art. 2043 del Codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:
vi sia il consenso espresso del segnalante;
la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante e risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.
La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.., pertanto, il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. [/showhide]
B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell’azienda. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione al Responsabile amministrativo e/o al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione, il quale valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente.

Allegati:

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In continuo aggiornamento